SLC/CGIL Area Servizi Roma

RICORDIAMO LE REGOLE IN VIGORE PER IL RECAPITO dopo Accordo 15 settembre 2006  per il portalettere STANDARD ( titolare)

 

Diritti e doveri del Titolare “STANDARD” (titolare)

 

Come SLC/CGIL abbiamo sentito l’esigenza di uno strumento informativo per i lavoratori del recapito addetti negli uffici dove è partita la nuova organizzazione (accordo 15 settembre 2006), in particolare per quanto riguarda la prestazione di flessibilità (ex abbinamento) dei Titolari STANDARD.

 

L’accordo prevede in relazione alle zone presenti in ciascuna area territoriale il portalettere titolare standard di una zona compressa all’interno dell’area territoriale di riferimento, fa parte di un TEAM, costituito da tutti i portalettere assegnati alla stessa “area”. In ciascuna Area territoriale è individuata una zona frazionabile, c.d. “zona Baricentrica” sulla quale il titolare Standard attua sempre la sua  flessibilità operativa come di seguito regolamentata:

 

  1. Ogni prestazione flessibile viene valutata (dall’azienda) 6 ore di lavoro forfettizzato diviso all’interno dell’area Territoriale (ex areola).
  2. La prestazione viene retribuita 41 euro ,(prima dell’accordo 35 euro) vi consigliamo di segnare su un modulo le prestazioni effettuate per il riscontro mensile sulla busta paga.
  3. In caso d’assenza di un portalettere operante nell’ambito di un’area territoriale la prestazione di lavoro relativa alla zona rimasta scoperta sarà garantita dal portalettere assegnato alla “Zona Baricentrica”  altresì il portalettere  “standard” sarà chiamato a garantire (unitamente all’attività della propria  zona), la prestazione relativa alla frazione di competenza ( spicchio) della  “zona Baricentrica” attraverso il meccanismo di flessibilità operativa (non è ammesso lo spostamento del titolare di zona standard in qualsiasi altra zona dell’area territoriale, di fatto il titolare fa sempre lo stesso pezzo di zona predefinito dall’organizzazione del lavoro).
  4. Si fa prestazione flessibile solo su una zona scoperta con un tetto di 12 ore mensili e un massimo di 120 ore annuali.
  5. La prestazione di flessibilità non si effettua sulle ferie estive e invernali + la nuova settimana prevista dal CCNL nei primi 4 mesi dell’anno.
  6. Per le lunghe assenze superiori ai 20 giorni, le maternità, gli infortuni (per una sola volta) si attua la flessibilità per un massimo di 3 giorni (se non si è gia superato le 12 prestazioni) dopo di che non si è tenuti ad altro, poiché l’azienda deve intervenire con un provvedimento gestionale (assunzione fissa o flessibile secondo la carenza).
  7. In via ordinaria la parti hanno convenuto che le prestazioni straordinarie (art 33 del nuovo CCNL) di lavoro non possono essere richieste per le esigenze di sostituzione del portalettere assente.
  8. Il titolare Standard raggiunto il tetto di 12 prestazioni non ha più nessun obbligo.
  9. La prestazione di flessibilità  è una prestazione aggiuntiva e rientra nel limite previsto dal CCNL ed quindi può essere oggetto di “sciopero della prestazione aggiuntive.

 

SLC/CGIL Nazionale  area Servizi Roma                                                                                            pag.1 ./

 


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 Chiarezza sull’Orario di lavoro del portalettere Standard e Flessibilità operativa

la Posizione della SLC /CGIL

 

In relazione ai quesiti che ci giungono dai territori sull’esatta applicazione della disciplina dell’articolo 28 e le regole dettate dall’accordo del 15 settembre 2006. Ci domandiamo:

Qual è la disciplina dell’orario di lavoro del portalettere?

Punto 4 punto 4.1 (accordo 15 settembre) - L’orario di lavoro del portalettere è di 36 ore settimanali cosi come prevede il comma 2 dell’articolo 28 e allegato 9 al CCNL dell’11-7-2003 che hanno rinviato ad una specifica intesa la disciplina contrattuale in materia di lavoro per il settore Recapito.

Primo Chiarimento- In relazione alle esigenze di qualità dell’Azienda, alla particolare natura della prestazione “flessibile forfetizzata” ed all’obiettivo”di garantire il recapito dell’intero corriere in arrivo, è prevista la compensazione settimanale della prestazione giornaliera ( quindi sempre 36 ore settimanali si deve fare).

Inoltre, in relazione alle esigenze produttive e organizzative, la modulazione oraria della prestazione giornaliera, fino ad un massimo di mezz’ora in più rispetto alle 6 ore di riferimento, al fine di garantire il recapito dell’intero corriere in arrivo, è di mezz’ora meno rispetto le 6 ore. Assicurando comunque gli obiettivi di qualità, questa prestazione è a scelta del lavoratore che comunica questa decisione al Capo squadra che registra la flessibilità.

Punto 4.2 alla luce della necessità di garantire quanto previsto al precedente punto 4.1 nell’ambito della prestazione di lavoro del portalettere è previsto l’adempimento della flessibilità lavorativa, la cui esecuzione, sul piano temporale, deve essere contenuta nei limiti individuali seguenti:

 

120 ore annuali

12 ore mensili

41 euro da dividersi tra i portalettere (6 ore)

4 euro per il Baricentrico

 

Al punto 4.4 la flessibilità operativa viene riconosciuta come compresa nel limite del lavoro straordinario previsto dall’accordo (120 ore) e con il tetto massimo di cui all’articolo 30 del CCNL.

Al punto 4.6 si ribadisce che la certificazione (orario) del portalettere avverrà in coerenza con quanto previsto dall’articolo 28 del CCNL e la futura e nuova organizzazione dell’orario di lavoro viene nel punto 4.7 demandata ad una contrattazione da effettuarsi entro il 31-12-2007.

Detto questo come SLC/CGIL ribadiamo che l’orario di lavoro del portalettere  è di 36 ore con le 6 ore di riferimento giornaliero, con la possibilità di far scattare da parte del portalettere la flessibilità di ½ ora. Il prolungamento dell’orario è regolato dall’articolo 30 del CCNL (straordinario) e il meccanismo introdotto di flessibilità può essere fatta fuori o dentro l’orario.

Quindi per garantire l’obiettivo del recapito dell’intero corriere in arrivo viene introdotta la flessibilità di ½ ora. Sempre per garantire “l’obiettivo”di cui al punto 4.1 è prevista la “flessibilità operativa“ (ex abbinamento) con limiti previsti dagli accordi Nazionali , consigliamo ai lavoratori di azzerare sempre la porzione di flessibilità (ex abbinamento) e garantire al meglio la propria zona.

In conclusione riflessione finale.

 

Un obiettivo è uno “scopo che ci si prefigge di raggiungere” in relazione alla qualità del servizio e come tale può qualche volta non essere raggiunto e visto che non abbiamo voluto mettere nell’accordo la definizione “tavolo pulito, ”l’impostazione Aziendale di sostenere che lo scopo della “flessibilità operativa”è l’andare sistematicamente oltre l’orario di lavoro ( questo non è scritto nell’accordo ne è mai stato da noi contrattato) di una porzione e/o misura d’orario uguale alla frazione di “abbinamento-flessibilità”comandata (esempio 1 ora e mezzo devi fare un’ora e mezzo di più). Ribadiamo con forza che non è cosi, l’accordo non dice questo e per correttezza è bene ripeterlo. Quindi siamo di fronte ad un’interpretazione unilaterale che modifica le regole contrattuali e viola l’accordo. Come SLC/CGIL Area Servizi ribadiamo che l’orario di lavoro è quello previsto dal CCNL in vigore dall’11 Luglio 2007.

 

SLC/CGIL area Servizi Roma ciclostilato in proprio                                                                                             pag.2