SLC/CGIL Area Servizi Roma
RICORDIAMO LE REGOLE IN
VIGORE PER IL RECAPITO dopo Accordo 15 settembre 2006 per il portalettere STANDARD ( titolare)
Diritti
e doveri del Titolare “STANDARD” (titolare)
Come SLC/CGIL abbiamo sentito l’esigenza di uno strumento
informativo per i lavoratori del recapito addetti negli uffici dove è partita
la nuova organizzazione (accordo 15 settembre 2006), in particolare per quanto
riguarda la prestazione di flessibilità (ex abbinamento) dei Titolari STANDARD.
L’accordo prevede in relazione alle zone presenti in
ciascuna area territoriale il portalettere titolare standard di una zona
compressa all’interno dell’area territoriale di riferimento, fa parte di un
TEAM, costituito da tutti i portalettere assegnati alla stessa “area”. In
ciascuna Area territoriale è individuata una zona frazionabile, c.d. “zona
Baricentrica” sulla quale il titolare Standard attua sempre la sua flessibilità operativa come di seguito
regolamentata:
SLC/CGIL Nazionale area Servizi
Roma pag.1
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Chiarezza sull’Orario di lavoro del portalettere Standard e
Flessibilità operativa
la Posizione della SLC
/CGIL
In relazione ai
quesiti che ci giungono dai territori sull’esatta applicazione della disciplina
dell’articolo 28 e le regole dettate dall’accordo del 15 settembre 2006. Ci
domandiamo:
Qual è la disciplina
dell’orario di lavoro del portalettere?
Punto 4 punto 4.1 (accordo 15
settembre) - L’orario di lavoro del portalettere è di 36 ore settimanali cosi
come prevede il comma 2 dell’articolo 28 e allegato 9 al CCNL dell’11-7-2003 che hanno
rinviato ad una specifica intesa la disciplina contrattuale in materia di
lavoro per il settore Recapito.
Primo Chiarimento- In relazione
alle esigenze di qualità dell’Azienda, alla particolare natura della
prestazione “flessibile forfetizzata” ed all’obiettivo”di garantire il recapito dell’intero
corriere in arrivo, è prevista la compensazione settimanale della prestazione
giornaliera ( quindi sempre 36 ore settimanali si deve fare).
Inoltre, in relazione alle
esigenze produttive e organizzative, la modulazione oraria della prestazione
giornaliera, fino ad un massimo di mezz’ora in più rispetto alle 6 ore di
riferimento, al fine di garantire il recapito dell’intero corriere in arrivo, è
di mezz’ora meno rispetto le 6 ore. Assicurando comunque gli obiettivi di
qualità, questa prestazione è a scelta del lavoratore che comunica questa decisione al Capo
squadra che registra la flessibilità.
Punto 4.2 alla luce della necessità di garantire quanto
previsto al precedente punto 4.1 nell’ambito della prestazione di lavoro del portalettere è previsto
l’adempimento della flessibilità lavorativa, la cui esecuzione, sul piano
temporale, deve essere contenuta nei limiti individuali seguenti:
120
ore annuali |
12
ore mensili |
41
euro da dividersi tra i portalettere (6 ore) |
4
euro per il Baricentrico |
Al punto 4.4 la flessibilità operativa viene
riconosciuta come compresa nel limite del lavoro straordinario previsto
dall’accordo (120 ore) e con il tetto massimo di cui all’articolo 30 del CCNL.
Al punto 4.6 si ribadisce che la
certificazione (orario) del portalettere avverrà in coerenza con quanto
previsto dall’articolo 28 del CCNL e la futura e nuova organizzazione
dell’orario di lavoro viene nel punto 4.7 demandata ad una contrattazione da effettuarsi entro il
31-12-2007.
Detto questo come SLC/CGIL ribadiamo che
l’orario di lavoro del portalettere è
di 36 ore con le 6 ore di riferimento giornaliero, con la possibilità di far
scattare da parte del portalettere la flessibilità di ½ ora. Il prolungamento
dell’orario è regolato dall’articolo 30 del CCNL (straordinario) e il meccanismo
introdotto di flessibilità può essere fatta fuori o dentro l’orario.
Quindi per garantire
l’obiettivo del recapito dell’intero corriere in arrivo viene introdotta la
flessibilità di ½ ora. Sempre per garantire “l’obiettivo”di cui al punto 4.1 è
prevista la “flessibilità operativa“ (ex abbinamento) con limiti previsti dagli
accordi Nazionali , consigliamo ai lavoratori di azzerare sempre la porzione di
flessibilità (ex abbinamento) e garantire al meglio la propria zona.
In conclusione
riflessione finale.
Un obiettivo è uno “scopo che
ci si prefigge di raggiungere” in relazione alla qualità del servizio e come
tale può qualche volta non essere raggiunto e visto che non abbiamo voluto
mettere nell’accordo la definizione “tavolo pulito, ”l’impostazione Aziendale
di sostenere che lo scopo della “flessibilità operativa”è l’andare
sistematicamente oltre l’orario di lavoro ( questo non è scritto nell’accordo
ne è mai stato da noi contrattato) di una porzione e/o misura d’orario uguale
alla frazione di “abbinamento-flessibilità”comandata (esempio 1 ora e mezzo
devi fare un’ora e mezzo di più). Ribadiamo con forza che
non è cosi, l’accordo non dice questo e per correttezza è bene ripeterlo.
Quindi siamo di fronte ad un’interpretazione unilaterale che modifica le regole
contrattuali e viola l’accordo. Come SLC/CGIL Area Servizi
ribadiamo che l’orario di lavoro è quello previsto dal CCNL in vigore dall’11
Luglio 2007.
SLC/CGIL
area Servizi Roma ciclostilato in proprio pag.2